(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 12 agosto 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio
1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente:
   a) le norme  concernenti  il  nuovo  contratto-tipo  regolante  il
rapporto   di   lavoro   del  personale  delle  scuole  dell'infanzia
equiparate;
   b) le norme  concernenti  l'assunzione  del  personale  insegnante
presso  le  scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare
servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;
  Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg.  di  data  11  marzo
1993,  n.  14-93/Leg.  di  data  5 agosto 1993, nonche' il decreto n.
14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994, con i quali sono state  apportate
parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992;
  Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 6007 di data 6
giugno 1997, con la quale vengono apportate  ulteriori  modifiche  al
citato  regolamento,  in particolare per quanto riguarda gli articoli
1, 2 e 7;
  Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670
di data 31 agosto 1972;
 
                              Decreta:
 
  Di apportare al proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17
luglio 1992, come modificato dai decreti  n.  5-84/Leg.  di  data  11
marzo  1993,  n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993 e n. 14-12/Leg.  di
data 24 ottobre 1994 le seguenti ulteriori modifiche, secondo  quanto
di seguito indicato:
  1. All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 11:
   11.  Fatto  salvo  quanto previsto dai successivi commi 12 e 13, i
posti che si rendono disponibili dopo la data del  1  settembre,  per
effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo
indeterminato   previsto   dal   piano  annuale  sono  coperti,  fino
all'ammontare massimo del 50% del numero di  personale  insegnante  a
tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e
nell'ordine  cronologico nel quale i posti si rendono disponibili, da
personale assunto con contratto a tempo  determinato.  Il  numero  di
personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e'
arrotondato  all'unita'  superiore.  La  durata del contratto di tale
personale non puo' protrarsi oltre la data di chiusura dell'attivita'
didattica dell'anno scolastico.
  2. All'art. 1, e' aggiunto il seguente comma 12:
   12. Il personale insegnante a tempo indeterminato  che  cessa  dal
servizio  alla fine dell'anno scolastico per effetto delle previsioni
del piano annuale, e che non abbia ottenuto lo spostamento  ad  altra
scuola  equiparata,  ha  diritto  di  ricoprire i posti di insegnante
supplementare a tempo determinato  e  con  orario  pieno  di  cui  al
successivo art. 7.
  3. All'art. 1, e' aggiunto il seguente comma 13:
   13. Il personale di cui al comma 12, viene assunto con contratto a
tempo  indeterminato  e  mantiene  l'anzianita'  di  servizio  ed  il
trattamento economico in  godimento  all'atto  della  cessazione  del
rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza.
  4.  Al  comma  1, dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole: "Il
personale, qualora provenga da altra scuola equiparata  ove  prestava
servizio  con  contratto a tempo indeterminato, mantiene l'anzianita'
di servizio ed il trattamento economico in godimento  all'atto  della
cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza".
  5. Allart. 2, e' aggiunto il seguente comma 12:
   12. Fatto salvo, in via prioritaria, quanto previsto al comma 2, i
posti  che  si  rendono disponibili dopo la data del 1 settembre, per
effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo
indeterminato  previsto  dal  piano  annuale,  sono   coperti,   fino
all'ammontare  massimo del 50% del numero di personale non insegnante
a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata,
e nell'ordine cronologico nel quale i posti si  rendono  disponibili,
da  personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di
personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e'
arrotondato all'unita' superiore. La nomina  di  tale  perosnale  non
puo'  protrarsi oltre il termine di chiusura dell'attivita' didattica
dell'anno scolastico.
  6. Al comma 2 dell'art. 7, dopo le  parole:  "in  tutti  gli  altri
casi" sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto disposto dai commi
12 e 13 dell'art. 1".
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
   Trento, 9 giugno 1997
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2, foglio n. 11